
| Fisco regionale e provinciale: le novità | ||
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Roma, 31 mar - (Giornale delle Regioni) - Dopo il parere favorevole della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - presieduta da Enrico La Loggia - espresso il 25 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il 31 marzo, il decreto relativo al nuovo fisco regionale, che entrerà in vigore dal 2013. Il provvedimento interviene sulla fiscalità regionale e provinciale attribuendo, in relazione alla soppressione dei trasferimenti statali, tributi e potestà fiscali. Viene inoltre introdotta l'autonomia di entrata delle città metropolitane e istituita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In una serie di emendamenti al parere di maggioranza, sono state accolte le richieste delle regioni sul trasporto pubblico locale e sul Patto di stabilità, così come contenute nell’accordo siglato col governo il 16 dicembre scorso, di cui in questi mesi i governatori hanno chiesto più volte l’applicazione. Accolta anche la cosiddetta clausola di salvaguardia - che tutela le regioni dai tagli previsti nella manovra estiva 2010, chiesta dal Partito democratico.
Il governo ha concesso alle regioni i 425 milioni di euro aggiuntivi e la fiscalizzazione delle risorse dal 2012 per il trasporto pubblico locale, nonché la revisione dei tagli contenuti nella finanziaria, per le regioni che rispettano il patto di stabilità a partire dal 2012. Si è stabilita inoltre la possibilità di aumentare le addizionali Irpef regionali, ma a partire dal 2013 (come chiesto dai governatori) anziché nel 2011. Regioni ed esecutivo hanno infine concordato l’istituzione, nel bilancio delle regioni a statuto ordinario, di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato. Dal canto loro i governatori hanno dato il via libera all'intesa sugli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2011-2012, che sarà firmata a breve.
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| Addizionale regionale Irpef | ||
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Dal 2013 le regioni potranno aumentare o diminuire l'addizionale Irpef regionale. L'aumento non potrà essere superiore allo 0,5 per cento per il 2013, all'1,1 per cento per il 2014 e al 2,1 per cento dal 2015. Ferma allo 0,5 per cento la maggiorazione per i redditi del primo scaglione Irpef, quelli fino a 15 mila euro. Se la regione ha già disposto una riduzione dell'Irap non può sforare lo 0,5 per cento di aumento. L'addizionale, comunque, verrà rideterminata con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente.
Dal 2013 le regioni possono ridurre le aliquote dell'Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile. La riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l’addizionale Irpef in misura superiore all’ 0,5 per cento. |
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| Iva | ||
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Alle regioni spetta una quota di compartecipazione all'Iva, che va ad alimentare il fondo di perequazione che garantisce la copertura integrale delle spese per i servizi essenziali (sanità, scuola, assistenza, trasporto pubblico). La quota di attribuzione alle regioni sarà assegnata con criteri di territorialità. Dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”.
In applicazione del principio di territorialità tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione; regole specifiche vengono previste per l’Iva concernente i beni e servizi di mercato. La percentuale della compartecipazione viene stabilita con decreto della presidenza del Consiglio dei ministri a un livello sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni che vengono definiti con legge statale.
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| Le altre tasse | ||
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Fra i tributi delle regioni entrano le tasse sulle automobili. Inoltre l'imposta sulle assicurazioni Rc auto, che spetta alle province, già da quest’anno potrà essere aumentata o diminuita del 3,5 per cento rispetto all'attuale aliquota del 12,5 per cento. Ai governatori va anche la tassa sulle emissioni sonore degli aeromobili e potrà inoltre essere introdotta, come nei comuni, una tassa di scopo per le opere pubbliche.
Fondo di perequazione
Il gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30 per cento, in un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. Il fondo di perequazione scatta dal primo gennaio 2013 contestualmente allo stop ai trasferimenti erariali. Dallo stesso anno vengono cancellati anche i trasferimenti dalle regioni ai comuni ma arriva una compartecipazione dei municipi alle imposte regionali, in primis all'Irpef. |
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| Livelli essenziali delle prestazioni | ||
| Per stabilire i Lep (i livelli essenziali delle prestazioni) vanno considerate, per ciascuna materia, macro-aree di intervento, operando secondo una progressiva convergenza degli obiettivi di servizio verso i Lep medesimi. Il provvedimento fissa inoltre a regime, dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese Lep: tali fonti sono costituite dalla compartecipazione all’Iva, dall’addizionale regionale Irpef, dall’Irap, dalle entrate proprie (principalmente i ticket) del settore sanitario e da quote del fondo perequativo. | ||
| La lotta all'evasione | ||
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Così come accaduto con i comuni, anche le regioni saranno incentivate a partecipare alla lotta all'evasione. Avranno, infatti, in dote il gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. Nelle loro casse va anche una quota del gettito derivante dall'attività di recupero dell'Iva. |
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| Costi standard in sanità | ||
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Lo standard per i costi sanitari sarà applicato dal 2013 e sarà stabilito sulla base dei parametri relativi a tre regioni scelte dalla Conferenza unificata su una rosa di cinque indicate dal ministero della Salute di concerto con il Tesoro, tra quelle non soggette a piani di rientro e che abbiano garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico. Nell'individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica. Non entra nel testo il parametro della deprivazione, ovvero la presenza di condizioni socio-economiche di svantaggio, ma si adotteranno misure per ridurre il divario strutturale nella sanità.
Vengono confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5 per cento per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51 per cento per l’assistenza distrettuale e 44 per cento per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso “pesata”) di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale si ripartisce il fabbisogno nazionale. |
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| La clausola di salvaguardia | ||
| La misura, proposta dal Pd, prevede che, “qualora i vincoli di finanza pubblica non consentano in tutto o in parte l'attuazione” del reintegro dei tagli previsti dalla manovra estiva 2010 e pari a 4,5 miliardi nel 2012, si proceda con “modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse stesse rispetto alle funzioni svolte”. Il compito di definire le modifiche e le linee guida per assicurare il reintegro è assegnato a un tavolo governo-regioni, istituito con Dpcm entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto sul federalismo regionale. | ||
| Il fisco delle province e delle città metropolitane | ||
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Secondo quanto dispone il decreto, il finanziamento delle province si incentra principalmente: a) sull’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (Rc auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5 per cento, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali; b) sulla compartecipazione provinciale all’Irpef, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell'addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, (anch'essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato). Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell’imposta provinciale di trascrizione, di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all’Iva, al passaggio dall’attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli.
Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30 per cento, nel fondo di perequazione. Viene inoltre istituito dal 2012 un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all’Irpef, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l’attribuzione dell’autonomia di entrata alle province.
E’ infine disciplinato il sistema finanziario delle città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge di stabilità l’autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite. |
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| Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica | ||
| Il decreto istituisce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri e composta sia da ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali. Alla Conferenza, che costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, vengono affidati compiti di verifica e controllo dell’ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, nonché dell’utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie attribuite a tali enti. | ||