Federalismo fiscale municipale
 

Federalismo fiscale municipale: le novità per i comuni
 
Roma, 4 mar - (Giornale delle Regioni) -  Il decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, approvato in via definitiva dal governo il 3 marzo 2011, dopo il parere favorevole delle Camere, introduce una serie di novità per le amministrazioni comunali: dalla cedolare secca sui redditi degli affitti allo sblocco delle addizionali Irpef, dalla tassa di soggiorno sui turisti alla nuova tassazione immobiliare.
 
Si tratta del quarto decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale approvato in via definitiva, dopo quelli sul federalismo demaniale, su Roma Capitale e sui fabbisogni standard di comuni e province. La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo sta attualmente esaminando il decreto sul fisco regionale e sui fabbisogni standard in sanità, che dovrebbe essere licenziato entro l’11 marzo.
 

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Fiscalità immobiliare dei comuni
 

L’articolo 2 del decreto prevede da quest’anno le devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del 30 per cento del gettito dei seguenti tributi: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili, imposta ipotecaria e catastale, Irpef (in relazione ai redditi fondiari, escluso però il reddito agrario), tributi speciali catastali, tasse ipotecarie. Ai comuni va anche il 21,7 per cento della cedolare secca sugli affitti del 2011, mentre nel 2012 il gettito sarà il 21,6 per cento.È istituito inoltre un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni.

 

Sempre a decorrere da quest’anno viene introdotta a favore dei comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, da stabilirsi con Dpcm, d'intesa con la Conferenza unificata. Per quanto riguarda invece la percentuale del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, questa dovrà essere fissata, nel rispetto di saldi di finanza pubblica, in modo da determinare un ammontare di risorse equivalente alla compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento. 

 

Dal 2012 poi l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario. Nei medesimi territori è aumentata l'accisa erariale. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali saranno stabilite forme di riparto differenziate e comunque idonee ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo di riequilibrio, ferma restando comunque la quota da ripartire tra tutti i comuni in base alla popolazione residente.

   
 
Cedolare secca sugli affitti
 
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto, la cedolare secca sugli affitti arriva dal 2011. Sostituisce l'attuale tassazione Irpef (e le relative addizionali) e l'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione o sulla proroga del contratto stesso. Riguarda solo gli immobili affittati a uso abitativo, escludendo così le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni. Il prelievo è fisso nella misura del 21 per cento per i canoni liberi e scende al 19 per cento per i canoni agevolati. L'imposta potrà essere applicata anche sui redditi da locazioni brevi, i cui contratti non sono attualmente soggetti a obbligo di registrazione. Resta invariata l'attuale disciplina sulle imposte indirette, in tutte le ipotesi in cui non si applica la cedolare secca.
 
La cedolare è versata entro il termine stabilito per il pagamento dell'Irpef. Raddoppio delle sanzioni per chi nella dichiarazione dei redditi non indica il canone di locazione reale. Arriva poi una disciplina specifica per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo non registrati entro i termini: la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio e a decorrere dalla registrazione il canone annuo è fissato in misura tripla della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo. La legge prevede infine, anche al fine di incentivare l'opzione per la cedolare, una misura di sostegno a favore degli inquilini: nel caso di scelta della cedolare, il locatore potrà chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione.
   
 
Lotta all'evasione 
 

L’articolo 2 prevede anche l'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario. A loro è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili "fantasma" ed è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali ancora riconosciuta ai comuni. I comuni hanno accesso, dietro via libero del Tesoro, all'anagrafe tributaria relativamente a: contratti di locazione, somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio, soggetti che hanno il domicilio fiscale sempre sul loro territorio, e a soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Inoltre, dal 1° maggio 2011 (per effetto del Mille proroghe) gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per chi non fa emergere il proprio immobile "fantasma" sono quadruplicati. Il 75 per cento dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile. 

   
 
Addizionale comunale Irpef
 
In un Dpcm, da adottare su proposta del ministro dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentarla nel caso sia stata istituita. In caso di mancata emanazione del Dpcm possono esercitare la facoltà illustrata i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento. Il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4 per cento e comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. La norma infine precisa che le deliberazioni adottate per il 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dal citato articolo 1 del Dlgs 360/1998.    
 
Imposta di soggiorno    
     

Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. L'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. I comuni possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, con la possibilità di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal provvedimento.

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Imposta di scopo    
     
L’articolo 6 del decreto stabilisce che con un Dpcm da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere: l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006; l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006; la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.    
     
Imposta municipale propria    
     

Per il finanziamento dei comuni a decorrere dal 2014 sono introdotte due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine, soffitte), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) - ed è limitata a una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La norma precisa che l'esclusione dall'imposta non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 504/1992.

 

L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. Aliquota che può essere modificata con Dpcm da emanare su proposta del ministro dell'Economia d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, della Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I comuni - con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - possono modificare, in diminuzione o in aumento, sino a 0,3 punti l'aliquota sopra individuata o fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta alla metà nel caso in cui l'immobile sia locato. In caso di mancata deliberazione nei termini si applicano le aliquote indicate nell'articolo - 0,76% in caso di immobili non costituenti abitazione principale, con aliquota ridotta della metà se l'immobile è locato. I comuni possono anche prevedere una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario e che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

 

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (il mese è computato per intero se il possesso si è protratto oltre i 15 giorni). A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento annuale. A partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dai comuni. Sono esenti dall'imposta gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel proprio ambito territoriale da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra questi enti, dagli enti del Ssn destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

 

L'imposta municipale secondaria viene introdotta dal 2014 con deliberazione del consiglio comunale per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icpdpa), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Lo stesso articolo prevede che l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza sia abolita a decorrere dall'introduzione del presente tributo. Il presupposto del tributo è l'occupazione del bene pubblico, demanio o patrimonio indisponibile dei comuni, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari. L'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: durata dell'occupazione; entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune.

   
     
Fondo perequativo per comuni e province    
     
L’articolo 13 istituisce il Fondo - nel bilancio dello Stato - per finanziare le spese di comuni e province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Il fondo è articolato in due componenti, la prima riguarda le funzioni strumentali dei comuni, la seconda le funzioni non strumentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.